Art. 8.

      1. Ai sensi dell'articolo 2, il dottore in chiropratica abilitato può esaminare, analizzare, diagnosticare, curare, manipolare e trattare il corpo umano con metodiche manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali riconosciute da istituti, università o enti accreditati presso il CCE o l'ECCE.
      2. Sono comunque espressamente proibite al chiropratico sia la prescrizione di farmaci, sia la effettuazione di ogni intervento chirurgico.